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Diritto & Rovescio
di Lorenzo CAPALDO
Avvocato dello Stato, esperto di normativa e diritto scolastico
Risponde penalmente a titolo
di concorso l’educatrice che omette di
denunciare i maltrattamenti delle colleghe
l reato di maltrattamenti, previsto nell’esercizio delle sue funzioni, sia interloquiva con le autorità scola-
Idall’art. 572 del codice penale, pu- per avervi assistito personalmente sia stiche rappresentando le esigenze
nisce con la reclusione fino a sette per esserne stata informata da altro della struttura e relazionando in or-
anni la condotta di chi, fuori dell’i- personale in servizio. dine alle programmazioni educative
potesi dell’abuso di mezzi di corre- La Corte d’Appello di Bologna si era della stessa.
zione, «maltratta una persona della limitata a condannare la lavoratrice La posizione apicale assunta dall’im-
famiglia o comunque convivente, o per il meno grave reato di omessa putata e il generale obbligo di prote-
una persona sottoposta alla sua au- denuncia, avendo ritenuto che l’im- zione e cura che grava su tutti gli
torità o a lui affidata per ragioni di putata, pur mantenendo consapevol- operatori scolastici nei confronti dei
educazione, istruzione, cura, vigi- mente il silenzio sui fatti, non aveva minorenni durante il tempo scuola
lanza o custodia, o per l’esercizio di la volontà di coadiuvare le condotte hanno consentito alla Corte di con-
una professione o di un’arte». Tale illecite delle colleghe, anzi esplicita- figurare la responsabilità a titolo di
reato può essere integrato sia da un mente disapprovate e non condivise, concorso nel reato di maltrattamenti,
comportamento commissivo sia da e inoltre dubitava di poter interve- essendo «sufficiente che il “garante”
uno omissivo. nire. La Cassazione, con la sentenza abbia conoscenza dei presupposti
È questa la conclusione cui è perve- in commento, ha annullato parzial- fattuali del dovere di attivarsi per
nuta l’interessante sentenza 1° feb- mente la decisione del giudice bo- impedire l’evento e si astenga, con
braio 2018, n. 10763, con la quale lognese. coscienza e volontà, dall’attivarsi».
la Corte di Cassazione penale, La Suprema Corte ha premesso che Ciò alla luce del principio generale
sez. VI, ha affermato la responsabi- il reato di maltrattamenti «può essere dell’equivalenza delle cause sancito
lità di un’educatrice di un nido per realizzato anche mediante concorso dall’art. 40, comma 2, del codice
non aver denunciato i maltrattamenti per omissione in condotte commis- penale, secondo cui «Non impedire
posti in essere dalle colleghe. L’im- sive», rilevando che tale fattispecie un evento, che si ha l’obbligo giuri-
putata, dipendente comunale con «può verificarsi all’interno di una dico di impedire, equivale a cagio-
funzioni di educatrice presso l’asilo struttura di pubblica assistenza ed è narlo».
nido dell’ente territoriale nonché re- configurabile anche in assenza di un In sostanza, la consapevole inerzia
ferente del Comune nella struttura, rapporto diretto tra reo e vittima». dell’educatrice (che non si è attivata
aveva omesso di denunciare due sue Nel ragionamento della Corte ha as- né per interrompere le vessazioni, né
colleghe e un’ausiliaria per reiterati sunto rilevanza decisiva la posizione per chiedere l’intervento della magi-
episodi di maltrattamenti in danno di garanzia dell’imputata, che, di stratura) ha contribuito attivamente
di bambini del nido, nonostante di fatto, ricopriva il ruolo di referente alla realizzazione delle condotte vio-
tali fatti fosse venuta a conoscenza del Comune all’interno del nido e lente e vessatorie delle colleghe.
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Progetto TRE-SEI Gulliver n. 210