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Diritto & Rovescio
di Lorenzo CAPALDO
Avvocato dello Stato, esperto di normativa e diritto scolastico
Dipendente della scuola che scivola
sul piazzale ghiacciato:
non è solo colpa del datore di lavoro
ordinanza della Corte di Cas- sono necessarie a tutelare l’integrità prudenza e diligenza.
L’sazione, Sezione Sesta, del 26 fisica e la personalità morale dei pre- Ebbene, dall’istruttoria era emerso
novembre 2021 n. 36865 ha rivisi- statori di lavoro”. Secondo la di- che la collaboratrice fosse a co-
tato le regole sul riparto di respon- pendente, infatti, la scuola avrebbe noscenza dello stato dei luoghi
sabilità tra datore di lavoro e lavo- dovuto rispondere dell’evento dan- (avendo, tra i suoi compiti, quello
ratore in materia di sicurezza. La noso in ogni caso, prescindendo di mantenere pulito il piazzale e
decisione ha per oggetto l’infortu- da qualunque valutazione circa la avendo percorso il medesimo piaz-
nio occorso a una collaboratrice sua eventuale negligenza. Tale tesi zale la mattina stessa).
scolastica che era caduta nel piaz- è stata definitivamente sconfessata La sua condotta poteva dunque
zale ghiacciato adibito a parcheggio dalla Suprema Corte con la deci- essere ritenuta imprudente, risul-
della scuola, in quanto uscita da sione in commento. tando che ella non solo non aveva
una porta secondaria dove era af- Nella prospettiva della Cassazione, ben ponderato il tragitto da per-
fisso il cartello “Divieto di accesso- infatti, la presunzione di colpa del correre per recarsi alla fermata
uscita, da utilizzare solo in caso di datore di lavoro stabilita dall’art. dell’autobus, ma anche non aveva
emergenza”. La lavoratrice aveva 2087 del Codice Civile deve armo- indossato calzature adeguate al pe-
promosso una causa risarcitoria nizzarsi con il principio, previsto riodo di intemperie invernali.
nei confronti del Ministero dell’I- dall’art. 1227, primo comma, dello Per tali ragioni, la Suprema Corte ha
struzione davanti al Tribunale di Vi- stesso Codice, che recita: “Se il fatto confermato l’accertamento nella mi-
cenza che, con sentenza confermata colposo del creditore ha concorso a sura del 30% del concorso di colpa
dalla Corte d’Appello di Venezia, cagionare il danno, il risarcimento è della lavoratrice. In conclusione, af-
aveva parzialmente respinto la sua diminuito secondo la gravità della ferma la Corte, “il comportamento
pretesa. colpa e l’entità delle conseguenze colposo del lavoratore, autonoma-
In particolare, i giudici di merito che ne sono derivate”. mente intrapreso ma non tale da non
avevano respinto la tesi della lavora- Se è quindi vero che il lavoratore è integrare gli estremi del rischio elet-
trice secondo cui l’evento dannoso creditore nei confronti del datore di tivo, può determinare un concorso
dovesse essere ascritto all’esclusiva lavoro di un’obbligazione di prote- di colpa, da regolare ai sensi dell’art.
responsabilità del datore di lavoro ai zione e cura della sua incolumità, è 1227 c.c., allorquando l’evento dan-
sensi dell’art. 2087 del Codice Ci- altrettanto vero che il danno conse- noso non possa dirsi frutto dell’in-
vile. Questa disposizione prevede guente all’inadempimento della pre- cidenza causale decisiva del solo
che “l’imprenditore è tenuto ad adot- detta obbligazione deve essere ridi- inadempimento datoriale, ma de-
tare nell’esercizio dell’impresa le mi- mensionato in relazione all’entità rivi dall’indissolubile coesistenza di
sure che, secondo la particolarità del concorso di colpa del lavoratore, comportamenti colposi di ambo le
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, che è titolare di autonomi doveri di parti del rapporto di lavoro”.
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Progetto TRE-SEI Gulliver n. 208