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Quadrante giuridico










                      di Lorenzo CAPALDO
                      Avvocato dello Stato, esperto in normativa e diritto scolastico






                     Abuso di mezzi di correzione e
                     Abuso di mezzi di correzione e

                  maltrattamenti: come distinguerlii
                  maltrattamenti: come distinguerl








               li articoli 571 e 572 del Codice penale puniscono   quando l’azione correttiva è esplicitata con modalità ina-
          Gdue reati, l’abuso di mezzi di correzione e i maltrat-  deguate rispetto al fine oppure per perseguire un interesse
          tamenti, che possono riguardare anche l’esercizio della   diverso da quello per il quale il potere sia stato conferito
          professione docente. Non sempre è facile individuare   dall’ordinamento. Sennonché, mentre il reato punito
          la differenza tra le due figure, tanto è vero che spesso i   dall’art. 571 può essere integrato anche da un unico atto
          capi di imputazione sono formulati in termini alternativi.   purché circoscritto nell’ambito di quello che potremmo
          La lettera della legge non è di grande aiuto, in quanto    definire un “eccesso di potere correttivo”, inteso come
          l’art. 571 (abuso dei mezzi di correzione) fa generico ri-  intervento sproporzionato rispetto alla condotta deviante
          ferimento a «chiunque abusa dei mezzi di correzione o di   del minore, il reato di maltrattamenti esige sempre una
          disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua au-  pluralità di azioni. Come afferma la Cassazione (sentenza
          torità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione,   15 settembre 2021, n. 41745), tale reato richiede «una se-
          cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una   quenza di fatti, per lo più commissivi, ma anche di natura
          professione o di un’arte», mentre l’art. 572 (maltrattamenti)   omissiva, i quali isolatamente considerati possono anche
          si riferisce a «chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo   essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione gene-
          precedente, maltratta una persona della famiglia o comun-  rica), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce
          que convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità   lievi), o procedibili solo a querela, ma che acquistano rile-
          o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura,   vanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo;
          vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione   sicché può affermarsi che la condotta si perfeziona allorché
          o di un’arte».                                        si realizza un minimum di tali condotte, collegate da un
          Entrambi i reati presuppongono la sussistenza di una posi-  nesso di abitualità». Non è necessario che tali atti siano
          zione di autorità del reo rispetto alla vittima, che, nel caso   realizzati per un tempo prolungato, essendo sufficiente
          del docente, è integrata dal potere disciplinare nell’ambito   «la loro ripetizione anche se perimetrata entro un limitato
          di un rapporto finalizzato all’educazione e all’istruzione di   contesto temporale». In definitiva, si può affermare che
          un allievo. Parimenti, entrambi gli articoli vietano le pra-  la demarcazione tra le due fattispecie sia segnata dalla
          tiche violente (anche sotto il profilo morale) o comporta-  natura abituale dei maltrattamenti e dall’unicità del di-
          menti afflittivi della personalità del discente.      segno criminoso perseguito nell’esecuzione delle azioni,
          Secondo la giurisprudenza, commette il reato di abuso dei   non rilevando in senso contrario il fatto che nell’arco del
          mezzi di correzione l’insegnante che supera i limiti che   periodo di riferimento «siano riscontrabili nella condotta
          l’ordinamento pone all’esercizio del potere correttivo e   dell’agente periodi di cosiddetta “normalità” e anche di
          disciplinare nei confronti della persona offesa, ad esempio   intesa con il soggetto passivo».


                                                                     NUOVO        NEWS n. 230 marzo 2022     5
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