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Quadrante giuridico
di Lorenzo CAPALDO
Avvocato dello Stato, esperto in normativa e diritto scolastico
Abuso di mezzi di correzione e
Abuso di mezzi di correzione e
maltrattamenti: come distinguerlii
maltrattamenti: come distinguerl
li articoli 571 e 572 del Codice penale puniscono quando l’azione correttiva è esplicitata con modalità ina-
Gdue reati, l’abuso di mezzi di correzione e i maltrat- deguate rispetto al fine oppure per perseguire un interesse
tamenti, che possono riguardare anche l’esercizio della diverso da quello per il quale il potere sia stato conferito
professione docente. Non sempre è facile individuare dall’ordinamento. Sennonché, mentre il reato punito
la differenza tra le due figure, tanto è vero che spesso i dall’art. 571 può essere integrato anche da un unico atto
capi di imputazione sono formulati in termini alternativi. purché circoscritto nell’ambito di quello che potremmo
La lettera della legge non è di grande aiuto, in quanto definire un “eccesso di potere correttivo”, inteso come
l’art. 571 (abuso dei mezzi di correzione) fa generico ri- intervento sproporzionato rispetto alla condotta deviante
ferimento a «chiunque abusa dei mezzi di correzione o di del minore, il reato di maltrattamenti esige sempre una
disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua au- pluralità di azioni. Come afferma la Cassazione (sentenza
torità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, 15 settembre 2021, n. 41745), tale reato richiede «una se-
cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una quenza di fatti, per lo più commissivi, ma anche di natura
professione o di un’arte», mentre l’art. 572 (maltrattamenti) omissiva, i quali isolatamente considerati possono anche
si riferisce a «chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione gene-
precedente, maltratta una persona della famiglia o comun- rica), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce
que convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità lievi), o procedibili solo a querela, ma che acquistano rile-
o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo;
vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione sicché può affermarsi che la condotta si perfeziona allorché
o di un’arte». si realizza un minimum di tali condotte, collegate da un
Entrambi i reati presuppongono la sussistenza di una posi- nesso di abitualità». Non è necessario che tali atti siano
zione di autorità del reo rispetto alla vittima, che, nel caso realizzati per un tempo prolungato, essendo sufficiente
del docente, è integrata dal potere disciplinare nell’ambito «la loro ripetizione anche se perimetrata entro un limitato
di un rapporto finalizzato all’educazione e all’istruzione di contesto temporale». In definitiva, si può affermare che
un allievo. Parimenti, entrambi gli articoli vietano le pra- la demarcazione tra le due fattispecie sia segnata dalla
tiche violente (anche sotto il profilo morale) o comporta- natura abituale dei maltrattamenti e dall’unicità del di-
menti afflittivi della personalità del discente. segno criminoso perseguito nell’esecuzione delle azioni,
Secondo la giurisprudenza, commette il reato di abuso dei non rilevando in senso contrario il fatto che nell’arco del
mezzi di correzione l’insegnante che supera i limiti che periodo di riferimento «siano riscontrabili nella condotta
l’ordinamento pone all’esercizio del potere correttivo e dell’agente periodi di cosiddetta “normalità” e anche di
disciplinare nei confronti della persona offesa, ad esempio intesa con il soggetto passivo».
NUOVO NEWS n. 230 marzo 2022 5