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Quadrante giuridico
di Lorenzo CAPALDO
Avvocato dello Stato, esperto in normativa e diritto scolastico
Quando le emoticon
Quando le emoticon
diventano diffamatorie
diventano diffamatorie
l linguaggio di uso comune ha avuto una forte trasfor- risulti dispregiativo e foriero di sofferenza a carico della
Imazione anche e soprattutto grazie all’introduzione dei vittima additata a esempio negativo o da non seguire.
social network. Perfino gli adulti non nativi digitali, infatti, La sentenza in commento ha preso in esame la condotta
hanno sviluppato la naturale propensione a evidenziare i dell’imputato che, intervenendo in una chat su Facebook
propri stati d’animo facendo ricorso a brevi sequenze di attraverso un post pubblico dedicato ai problemi di viabilità
simboli, lettere o altre espressioni facciali e posture, viva- di un comune, aveva fatto esplicito riferimento al deficit
cizzando il testo e sintetizzandone all’estremo l’impatto visivo della vittima, inserendo anche emoticon simboleg-
emotivo. Si tratta delle emoticon, termine originato dalla gianti risate. Secondo i giudici, l’inserimento delle “fac-
fusione delle parole inglesi emotion (emozione, senti- cine che ridono” ha contribuito significativamente ad
mento) e icon (simbolo). Era quindi inevitabile che anche accentuare la valenza diffamatoria del messaggio, che si
la giurisprudenza prendesse in considerazione queste è sostanzialmente compendiato nella denigrazione di una
nuove modalità espressive che, in certe situazioni, pos- persona in ragione del deficit visivo che la affligge. Resta
sono divenire offensive. così confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con cui integra il reato di diffamazione (previsto dall’art. 595
sentenza n. 2251 del 19 gennaio 2023, affronta, tra le altre del codice penale) qualunque riferimento a una persona
cose, le conseguenze giuridiche di un uso inappropriato con un’espressione che, pur richiamando un handicap
delle emoticon. Il caso scrutinato dalla Corte s’inserisce effettivamente esistente, contenga una carica dispregiativa
nell’ambito della repressione del body shaming, fenomeno che, per il comune sentire, rappresenti un’aggressione
recentemente divenuto di grande attualità. Com’è noto, il alla reputazione della persona, messa alla berlina a causa
body shaming, che si manifesta perlopiù attraverso il web delle sue caratteristiche fisiche. Il bene giuridico protetto
e i social network, è costituito dalla espressione di giudizi dall’art. 595 c.p. è infatti eminentemente relazionale,
sprezzanti o comunque offensivi, aventi come bersaglio le tutelando il senso della dignità personale (vero e proprio
caratteristiche fisiche di una o più persone. Il messaggio diritto inviolabile) inteso non quale semplice amor proprio,
“giudicante”, caratterizzato dal mettere in luce la difformità ma in relazione al gruppo sociale in cui si esplica la sua
di alcune condizioni del corpo (ma anche della psiche) ri- personalità. Ed è proprio la correlazione tra dignità e re-
spetto a pretesi (quanto inesistenti) parametri di perfezione putazione a venire in rilievo nel caso di specie, posto che
formale, può essere diretto o indiretto: nella prima ipotesi le espressioni adoperate dall’imputato sottendevano una
il commento aggredisce direttamente la vittima; nella se- deminutio della persona offesa, che, in quanto ipovedente,
conda il giudizio è subdolamente espresso per rafforzare il non avrebbe avuto dignità di interlocuzione pari a quella
fondamento di un concetto, ancorché esso inevitabilmente degli altri utenti della piattaforma.
NUOVO NEWS n. 243 ottobre 2023 5