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Quadrante giuridico










                      di Lorenzo CAPALDO
                      Avvocato dello Stato, esperto in normativa e diritto scolastico






                                   Quando le emoticon
                                   Quando le emoticon

                                diventano diffamatorie
                                diventano diffamatorie








           l linguaggio di uso comune ha avuto una forte trasfor-  risulti dispregiativo e foriero di sofferenza a carico della
          Imazione anche e soprattutto grazie all’introduzione dei   vittima additata a esempio negativo o da non seguire.
          social network. Perfino gli adulti non nativi digitali, infatti,   La sentenza in commento ha preso in esame la condotta
          hanno sviluppato la naturale propensione a evidenziare i   dell’imputato che, intervenendo in una chat su Facebook
          propri stati d’animo facendo ricorso a brevi sequenze di   attraverso un post pubblico dedicato ai problemi di viabilità
          simboli, lettere o altre espressioni facciali e posture, viva-  di un comune, aveva fatto esplicito riferimento al deficit
          cizzando il testo e sintetizzandone all’estremo l’impatto   visivo della vittima, inserendo anche emoticon simboleg-
          emotivo. Si tratta delle emoticon, termine originato dalla   gianti risate. Secondo i giudici, l’inserimento delle “fac-
          fusione delle parole inglesi emotion (emozione, senti-  cine che ridono” ha contribuito significativamente ad
          mento) e icon (simbolo). Era quindi inevitabile che anche   accentuare la valenza diffamatoria del messaggio, che si
          la giurisprudenza prendesse in considerazione queste   è sostanzialmente compendiato nella denigrazione di una
          nuove modalità espressive che, in certe situazioni, pos-  persona in ragione del deficit visivo che la affligge. Resta
          sono divenire offensive.                              così confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo
          La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con   cui integra il reato di diffamazione (previsto dall’art. 595
          sentenza n. 2251 del 19 gennaio 2023, affronta, tra le altre   del codice penale) qualunque riferimento a una persona
          cose, le conseguenze giuridiche di un uso inappropriato   con un’espressione che, pur richiamando un handicap
          delle emoticon. Il caso scrutinato dalla Corte s’inserisce   effettivamente esistente, contenga una carica dispregiativa
          nell’ambito della repressione del body shaming, fenomeno   che, per il comune sentire, rappresenti un’aggressione
          recentemente divenuto di grande attualità. Com’è noto, il   alla reputazione della persona, messa alla berlina a causa
          body shaming, che si manifesta perlopiù attraverso il web   delle sue caratteristiche fisiche. Il bene giuridico protetto
          e i social network, è costituito dalla espressione di giudizi   dall’art. 595 c.p. è infatti eminentemente relazionale,
          sprezzanti o comunque offensivi, aventi come bersaglio le   tutelando il senso della dignità personale (vero e proprio
          caratteristiche fisiche di una o più persone. Il messaggio   diritto inviolabile) inteso non quale semplice amor proprio,
          “giudicante”, caratterizzato dal mettere in luce la difformità   ma in relazione al gruppo sociale in cui si esplica la sua
          di alcune condizioni del corpo (ma anche della psiche) ri-  personalità. Ed è proprio la correlazione tra dignità e re-
          spetto a pretesi (quanto inesistenti) parametri di perfezione   putazione a venire in rilievo nel caso di specie, posto che
          formale, può essere diretto o indiretto: nella prima ipotesi   le espressioni adoperate dall’imputato sottendevano una
          il commento aggredisce direttamente la vittima; nella se-  deminutio della persona offesa, che, in quanto ipovedente,
          conda il giudizio è subdolamente espresso per rafforzare il   non avrebbe avuto dignità di interlocuzione pari a quella
          fondamento di un concetto, ancorché esso inevitabilmente   degli altri utenti della piattaforma.


                                                                    NUOVO         NEWS n. 243 ottobre 2023   5
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