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Quadrante giuridico
di Lorenzo CAPALDO
Avvocato dello Stato, esperto in normativa e diritto scolastico
La responsabi
La responsabilità dei genitori lità dei genitori
per la condotta dei figl
per la condotta dei figli minorenni i minorenni
può essere anche di natura penale
può essere anche di natura penale
a sentenza n. 45541 della prima sezione penale della dal contegno assunto dagli imputati a fronte delle molestie
LCorte di Cassazione, pubblicata il 13 novembre 2023, perpetrate dal minore. L’adesione e la connivenza dei
apre scenari ancora poco esplorati nella giurisprudenza, genitori rispetto alla condotta del minore non aveva fatto
ma, soprattutto, nella consapevolezza del comune citta- altro che fomentare l’odio del bambino nei confronti della
dino. La decisione in commento, che conferma la sentenza famiglia “bersaglio”, facendo colpevolmente assumere alla
del Tribunale di Messina del 24 maggio 2022, affronta condotta derivante dalla patologia sofferta dal minore i toni
infatti il tema della responsabilità penale dei genitori per di vere e proprie molestie. La Cassazione, nel dichiarare
le molestie arrecate ai vicini da parte del figlio minorenne. inammissibile il ricorso degli imputati, ha così confermato
L’elemento di novità risiede proprio nel tipo di respon- la sentenza del Tribunale con la quale i genitori sono stati
sabilità, posto che è risaputo che i genitori rispondono condannati alla pena di euro 350 di ammenda ciascuno,
civilmente dei danni prodotti dagli illeciti commessi dai in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone,
figli minori ai sensi dell’art. 2048, primo comma, del codice nella sua forma omissiva impropria, ai sensi dell’art. 40
civile («Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili codice penale, comma 2 e art. 660 stesso codice, perché,
del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non in concorso tra loro e nella qualità di genitori esercenti la
emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abi- potestà sul minore, avevano omesso di vigilare sul figlio
tano con essi.»). Nel caso in esame, invece, i genitori sono in modo tale da impedirgli di suonare ripetutamente, a
stati tratti a giudizio perché il minore, anche se era solito ogni ora del giorno e della notte, al citofono e alla porta
suonare spesso i campanelli di molti appartamenti del dell’appartamento della famiglia vittima, così recando a
condominio, aveva di fatto posto in essere condotte di mo- questa molestia e disturbo.
lestia esclusivamente nei confronti di una sola famiglia. La condanna si fonda sostanzialmente sul principio, san-
Vanamente i genitori si erano difesi, da un lato sostenendo cito dal menzionato secondo comma dell’art. 40 del co-
la correttezza della condotta del figlio, dall’altro addebi- dice penale, secondo cui «Non impedire un evento, che si
tando le sue intemperanze agli effetti di una patologia del ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».
comportamento di cui egli sarebbe stato afflitto. Secondo La sentenza costituisce quindi un importante campanello
i giudici, invece, il comprovato accanimento del minore di allarme per i genitori, poiché mette in evidenza l’ampia
nei confronti delle vittime non poteva essere causalmente portata del generale dovere di vigilanza che incombe su
collegato alla semplice natura della patologia sofferta dal costoro, con il risultato di estendere ben oltre agli aspetti
minore, ma era stato determinato dai cattivi rapporti tra gli strettamente patrimoniali (e risarcitori) le conseguenze giu-
imputati, genitori del minore, e le parti lese e, in particolare, ridiche delle condotte devianti dei figli minorenni.
NUOVO NEWS n. 248 marzo 2024 5