Page 6 - Nuovo Gulliver News Marzo 2024- Demo Rivista
P. 6

Quadrante giuridico










                      di Lorenzo CAPALDO
                      Avvocato dello Stato, esperto in normativa e diritto scolastico






                        La responsabi
                        La responsabilità dei genitori lità dei genitori

                 per la condotta dei figl
                 per la condotta dei figli minorenni i minorenni

                può essere anche di natura penale
                può essere anche di natura penale






             a sentenza n. 45541 della prima sezione penale della   dal contegno assunto dagli imputati a fronte delle molestie
          LCorte di Cassazione, pubblicata il 13 novembre 2023,   perpetrate dal minore. L’adesione e la connivenza dei
          apre scenari ancora poco esplorati nella giurisprudenza,   genitori rispetto alla condotta del minore non aveva fatto
          ma, soprattutto, nella consapevolezza del comune citta-  altro che fomentare l’odio del bambino nei confronti della
          dino. La decisione in commento, che conferma la sentenza   famiglia “bersaglio”, facendo colpevolmente assumere alla
          del Tribunale di Messina del 24 maggio 2022, affronta   condotta derivante dalla patologia sofferta dal minore i toni
          infatti il tema della responsabilità penale dei genitori per   di vere e proprie molestie. La Cassazione, nel dichiarare
          le molestie arrecate ai vicini da parte del figlio minorenne.   inammissibile il ricorso degli imputati, ha così confermato
          L’elemento di novità risiede proprio nel tipo di respon-  la sentenza del Tribunale con la quale i genitori sono stati
          sabilità, posto che è risaputo che i genitori rispondono   condannati alla pena di euro 350 di ammenda ciascuno,
          civilmente dei danni prodotti dagli illeciti commessi dai   in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone,
          figli minori ai sensi dell’art. 2048, primo comma, del codice   nella sua forma omissiva impropria, ai sensi dell’art. 40
          civile («Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili   codice penale, comma 2 e art. 660 stesso codice, perché,
          del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non   in concorso tra loro e nella qualità di genitori esercenti la
          emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abi-  potestà sul minore, avevano omesso di vigilare sul figlio
          tano con essi.»). Nel caso in esame, invece, i genitori sono   in modo tale da impedirgli di suonare ripetutamente, a
          stati tratti a giudizio perché il minore, anche se era solito   ogni ora del giorno e della notte, al citofono e alla porta
          suonare spesso i campanelli di molti appartamenti del   dell’appartamento della famiglia vittima, così recando a
          condominio, aveva di fatto posto in essere condotte di mo-  questa molestia e disturbo.
          lestia esclusivamente nei confronti di una sola famiglia.   La condanna si fonda sostanzialmente sul principio, san-
          Vanamente i genitori si erano difesi, da un lato sostenendo   cito dal menzionato secondo comma dell’art. 40 del co-
          la correttezza della condotta del figlio, dall’altro addebi-  dice penale, secondo cui «Non impedire un evento, che si
          tando le sue intemperanze agli effetti di una patologia del   ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».
          comportamento di cui egli sarebbe stato afflitto. Secondo   La sentenza costituisce quindi un importante campanello
          i giudici, invece, il comprovato accanimento del minore   di allarme per i genitori, poiché mette in evidenza l’ampia
          nei confronti delle vittime non poteva essere causalmente   portata del generale dovere di vigilanza che incombe su
          collegato alla semplice natura della patologia sofferta dal   costoro, con il risultato di estendere ben oltre agli aspetti
          minore, ma era stato determinato dai cattivi rapporti tra gli   strettamente patrimoniali (e risarcitori) le conseguenze giu-
          imputati, genitori del minore, e le parti lese e, in particolare,   ridiche delle condotte devianti dei figli minorenni.


                                                                     NUOVO        NEWS n. 248 marzo 2024     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11