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quadrante giuridico











                  Funzione docente e svolgimento



                       di attività extraistituzionali













                       di Lorenzo CAPALDO                       pubblico un vincolo di esclusività, che consiste nel dovere
                       Avvocato dello Stato, esperto in normativa e   di dedicare all’amministrazione di appartenenza l’intera
                       diritto scolastico
                                                                attività lavorativa. Le norme di riferimento sono costituite
                                                                dall’art. 98 della Costituzione secondo cui «I pubblici im-
             a sentenza 20 novembre 2024, n. 260, del Tribunale   piegati sono al servizio esclusivo della Nazione», dall’art. 53
          Ldi Trieste, sezione lavoro, afferma un importante prin-  del D.Lgs n.165/2001 che indica tassativamente gli incari-
          cipio in relazione allo svolgimento di attività extraistitu-  chi autorizzabili e dall’art. 508 del D.Lgs n. 297/1994 che
          zionali da parte dei docenti. Il caso esaminato riguardava   riguarda specificamente il personale docente. Tale vincolo
          la richiesta di risarcimento danni proposta nei confronti   da un lato esclude che il lavoratore sia titolare di un vero e
          dell’amministrazione da parte di un docente, secondo il   proprio diritto soggettivo perfetto allo svolgimento di attività
          quale il dirigente scolastico dell’istituto di appartenenza   extraistituzionali, dall’altro impone al datore di lavoro di ef-
          gli avrebbe illegittimamente impedito di assumere un in-  fettuare una ponderata valutazione circa la compatibilità
          carico retribuito di docenza presso un ente di formazione   dell’incarico con l’ordinaria prestazione lavorativa prima
          accreditato, il che gli avrebbe procurato un danno eco-  di autorizzarne l’assunzione.
          nomico commisurato al compenso non percepito. Il Mi-  Nel caso di specie il dirigente si era limitato a effettuare
          nistero si è difeso osservando che il dirigente non aveva   una doverosa istruttoria. In tal senso, il Giudice ha affer-
          rigettato alcunché; al contrario, dopo lunga istruttoria   mato che il dipendente che richieda di essere autorizzato
          aveva chiarito al docente che l’attività in questione non   ad assumere incarichi extraistituzionali ha l’onere di co-
          presupponeva alcuna autorizzazione da parte sua. Il ri-  municare al datore di lavoro la natura degli incarichi, la
          tardo nella risposta era dipeso esclusivamente dalla con-  loro forma giuridica, l’impegno previsto o ragionevolmente
          dotta opaca e ondivaga del docente stesso, che, nella sua   prevedibile per il loro svolgimento, al fine di consentirgli di
          corrispondenza con l’amministrazione, aveva più volte   effettuare la prescritta valutazione di compatibilità con le
          qualificato l’attività in termini contraddittori dal punto   funzioni istituzionali.
          di vista giuridico e omesso importanti dettagli necessari   Infine, in applicazione dell’istituto della compensatio lucri
          a far comprendere al datore di lavoro la natura dell’atti-  cum damno, secondo il Giudice nessun risarcimento può
          vità. Il Ministero rilevava infine che successivamente il   essere richiesto dal dipendente in relazione a un’autoriz-
          docente aveva comunque ottenuto altri incarichi retribu-  zazione illegittimamente negata o tardivamente concessa
          iti che sarebbero stati incompatibili, sotto il profilo tem-  qualora risulti che, nel medesimo arco temporale, egli ab-
          porale, con quello in precedenza sfumato.             bia comunque svolto altri incarichi dal compenso pari o
          Il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda risarcitoria   superiore a quello in ipotesi illegittimamente denegato e il
          argomentando anzitutto che il nostro ordinamento, anche   cui svolgimento, dal punto di vista temporale, sarebbe stato
          a livello costituzionale, stabilisce a carico del dipendente   incompatibile con l’espletamento del primo.



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