Page 7 - Rivista Novembre 2021
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Quadrante giuridico
di Lorenzo CAPALDO
Avvocato dello Stato, esperto in normativa e diritto scolastico
Utilizzo del fondo d’istituto e limiti
al diritto di informazione sindacale
l Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 6098 del vietato dall’art. 24 della legge n. 241/1990. Ciò in quanto
I30 agosto 2021, ha rivisitato la tormentata questione l’interesse specifico e giuridicamente qualificato all’ac-
del diritto di informazione sindacale in tema di compensi cesso riguarda la verifica della contrattazione collettiva
accessori corrisposti a carico del fondo d’istituto. La integrativa sull’utilizzo delle risorse, interesse che appare
controversia trae origine dal rigetto di un’istanza di ac- perseguibile sulla base della documentazione fornita in
cesso presentata dai sindacati volta a ottenere l’elenco forma aggregata.
nominativo (con le relative quantificazioni) dei benefi- Diversamente rispetto al passato, il vigente contratto
ciari della distribuzione delle risorse economiche oggetto collettivo non prevede l’informativa alle organizzazioni
di contrattazione integrativa. Il dirigente scolastico aveva sindacali sui nominativi del personale utilizzato nelle
negato l’accesso allo scopo di tutelare la riservatezza dei attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto e, come
singoli lavoratori, i quali, interpellati al riguardo, avevano tale, non fonda un interesse specifico, concreto e attuale
rifiutato di prestare il consenso al rilascio dei propri dati all’ostensione dei suddetti dati personali.
personali. Il ricorso avverso il provvedimento dirigenziale Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha
era stato accolto dal Tribunale Amministrativo per il Friuli- aderito all’orientamento espresso dal Garante per la pro-
Venezia Giulia con sentenza n. 42/2021, secondo cui la tezione dei dati personali che, con nota del 28 dicembre
comunicazione di tali elementi sarebbe stata indispensa- 2020, aveva ritenuto che l’attuale quadro normativo non
bile affinché il sindacato potesse adempiere compiuta- consente agli istituti scolastici di comunicare i nominativi
mente al proprio ruolo nell’ambito della contrattazione dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a
integrativa. ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il
La decisione del Tribunale è stata ribaltata dal Consiglio di fondo d’istituto. Infatti, nel bilanciamento tra la tutela
Stato. Secondo il supremo giudice amministrativo, infatti, della privacy e l’interesse del sindacato all’accesso, la
il nuovo assetto delle relazioni sindacali a livello di isti- riservatezza deve ritenersi prevalente. Allo stesso modo
tuzione scolastica è delineato esclusivamente dall’art. 22 si era pronunciato lo stesso Ministero dell’Istruzione, che
del CCNL 2016-2018, mentre, contrariamente a quanto ha promosso l’appello.
sostenuto dal sindacato, l’art. 6 del contratto 2006-2009 In tal senso, secondo il Consiglio di Stato, deve conclu-
non è più applicabile. Da tale premessa il Consiglio di dersi che i documenti recanti gli importi corrisposti in
Stato ha fatto discendere l’insussistenza di un fondamento forma aggregata sono pienamente idonei a contenere ele-
normativo della pretesa sindacale, affermando che l’istanza menti di informazione sufficienti per l’attività di verifica
di accesso si presentava come preordinata a un inam- dei criteri utilizzati per l’individuazione delle attività inte-
missibile controllo generalizzato dell’azione pubblica, grative e per la ripartizione delle risorse.
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