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quadrante giuridico
Pubblicazione di immagini di minori
sui social e consenso genitoriale
di Lorenzo CAPALDO magine, soffermandosi invece sull’insussistenza in astratto
Avvocato dello Stato, esperto in normativa e del diritto di uno solo dei genitori di disporre dell’imma-
diritto scolastico
gine dei figli minori. A tal riguardo, l’Autorità ha rimarcato
che l’art. 2-quinquies, comma 1, del Decreto legislativo del
er postare immagini di un minore di quattordici anni 30 giugno 2003 n. 196, introdotto in attuazione dell’art. 8,
Psui social serve il consenso di entrambi i genitori. È par. 1, del Regolamento dell’Unione Europea n. 679 del
quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati per- 2016, riconosce al minore che ha compiuto il quattordice-
sonali con l’Ordinanza n. 681 del 13 novembre 2024, che simo anno di età la facoltà di esprimere un valido consenso
ha applicato nei confronti di un padre la misura dell’am- al «trattamento dei propri dati personali in relazione all’of-
monimento. A rivolgersi al Garante era stata la madre del ferta diretta di servizi della società dell’informazione», men-
minore, lamentando una violazione della vigente normativa tre per i minori infraquattordicenni è richiesto il consenso
in materia di protezione dei dati personali con riferimento di chi esercita la responsabilità genitoriale.
alla pubblicazione, realizzata dall’altro genitore attraverso Sennonché, contrariamente a quanto opinato dal conve-
il proprio profilo Facebook, di una foto riguardante il figlio nuto, la pubblicazione di immagini di minori infraquattor-
che non aveva ancora compiuto i quattordici anni di età, dicenni sui social network richiede il preventivo consenso
e dichiarando di aver inutilmente richiesto al padre di ri- di entrambi i genitori e ciò anche laddove sia stato dispo-
muovere la foto. sto il regime di affidamento condiviso del minore. Questa
Il padre si difendeva osservando di «avere tutto il diritto esigenza discende dall’applicazione dell’art. 320 del co-
alla pubblicazione della foto, essendo il minore in regime dice civile, ai sensi del quale tutti gli atti eccedenti l’ordi-
di affidamento condiviso a entrambi i genitori»; inoltre l’im- naria amministrazione, ivi compreso il trattamento di dati
magine, raffigurante sia il figlio avuto con la signora recla- personali sensibili come la pubblicazione delle immagini
mante sia un secondo minore concepito con l’attuale com- di un soggetto minorenne, non possono essere appannaggio
pagna, si limitava a mettere in evidenza alcune peculiari dell’apprezzamento discrezionale di uno solo dei genitori,
caratteristiche e somiglianze dei due bambini, in quanto ma esigono il consenso di entrambi.
entrambi generati dallo stesso padre, e la pubblicazione La decisione del Garante si conforma all’orientamento pre-
della foto avrebbe rispettato il decoro e la reputazione del valente della giurisprudenza civile in materia (v. Trib. Pavia,
minore. Infine l’immagine, oltre a non essere nitida, ritra- ord. del 30 luglio 2024; Trib. Rieti, sent. n. 443 del 17 ot-
eva i bambini sorridenti a occhi chiusi, cosicché essa sa- tobre 2022; Trib. Trani, ord. del 30 agosto 2021; Trib. Ra-
rebbe stata conforme alla normativa vigente in materia di venna, sent. n. 1038 del 15 ottobre 2019; Trib. Mantova,
tutela dei dati personali. ord. del 19 settembre 2017) e rappresenta un condivisibile
Le argomentazioni del padre sono state disattese dal Ga- presidio dell’immagine dei minori, sempre più spesso vit-
rante, che ha ritenuto irrilevanti le caratteristiche dell’im- time inconsapevoli del narcisismo degli adulti.
NUOVO NEWS n. 257 marzo 2025 7