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l’autonomia delle istituzioni scolastiche, così come definita nel DPR
n. 275 del 1999; infatti, se è vero che il P.O.F., articolo 3 del decreto,
rappresenta la carta distintiva delle singole scuole, si tratta di stabi-
lire fino a che punto il livello nazionale delle decisioni riguardo al
curricolo possa coniugarsi con il potere di autodeterminazione delle
unità scolastiche.
Per evitare di passare dal centralismo burocratico allo spon-
taneismo improduttivo, nella medesima nota si precisava che da
un lato andavano salvaguardate le prerogative del centro, a cui
spetta la definizione degli obiettivi di apprendimento (art. 8 del DPR
275/1999), dall’altro occorreva mettere le singole istituzioni educative
nella condizione di qualificare le caratteristiche dell’offerta forma-
tiva. Il principio educativo perseguito sia dalle politiche di istruzione
del Ministero, sia dalle modalità con cui viene erogato il servizio
di insegnamento-apprendimento nelle specifiche realtà territoriali,
attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, è dato “
dalla centralità del
soggetto che apprende, con la sua individualità e con la rete di relazioni
che lo legano alla famiglia e ai diversi ambiti sociali, regionali ed etnici.
È la persona che apprende, la persona nella sua identità, coi i suoi ritmi
e le sue peculiarità, ciò a cui la scuola deve sempre guardar
e” (nota di
indirizzo M.P.I. 2006/2007).
Da questa istanza educativa devono discendere scelte coerenti
sia da parte delle politiche del Ministero, delle Regioni, degli enti
locali, sia da parte delle singole scuole.