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Quadrante giuridico
zione pubblica, vietato dall’art. 24 della legge n. 241/1990. Ciò in
quanto l’interesse specifico e giuridicamente qualificato all’accesso
riguarda la verifica della contrattazione collettiva integrativa sull’uti-
lizzo delle risorse, interesse che appare perseguibile sulla base della
documentazione fornita in forma aggregata.
Diversamente rispetto al passato, il vigente contratto collettivo non
prevede l’informativa alle organizzazioni sindacali sui nominativi
del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il
fondo di istituto e, come tale, non fonda un interesse specifico, con-
creto e attuale all’ostensione dei suddetti dati personali.
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha aderito all’o-
rientamento espresso dal Garante per la protezione dei dati perso-
nali che, con nota del 28 dicembre 2020, aveva ritenuto che l’attuale
quadro normativo non consente agli istituti scolastici di comunicare
i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a
ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il fondo d’isti-
tuto. Infatti, nel bilanciamento tra la tutela della privacy e l’interesse
del sindacato all’accesso, la riservatezza deve ritenersi prevalente.
Allo stesso modo si era pronunciato lo stesso Ministero dell’Istru-
zione, che ha promosso l’appello.
In tal senso, secondo il Consiglio di Stato, deve concludersi che i do-
cumenti recanti gli importi corrisposti in forma aggregata sono pie-
namente idonei a contenere elementi di informazione sufficienti per
l’attività di verifica dei criteri utilizzati per l’individuazione delle at-
tività integrative e per la ripartizione delle risorse.
6 NUOVO NEWS n. 226 novembre 2021